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Alcuni chiarimenti su particolari tipologie di impianti

Alcune incertezze del Terzo Conto Energia su alcune particolari tipologie di impianti sono state chiarite dal GSE e dall’Autorità per l’Energia. Leggi il nostro approfondimento a riguardo.

SOLON Conto Energia

 

Informazioni e chiarimenti su “Conto Energia”

1.    Non cumulabilità commi contenuti negli articoli 9 e 10 del DM
6 Agosto 2010 “Conto Energia” 

GSE e AEEG si sono espresse in modo contrario alla cumulabilità dei premi contenuti negli art. 9 e 10.
Questa interpretazione era stato oggetto di una nostra richiesta di chiarimenti in quanto si potevano presentare alcuni casi particolari in cui la cumulabilità pareva essere la logica applicazione della legge.
La situazione attuale risulta pertanto piuttosto paradossale: una pensilina ubicata su un’area industriale si trova ad avere una tariffa quasi identica ad un impianto a terra realizzato sulla medesima area. Quindi, non si tiene conto dell’uso duale della pensilina (proteggere le auto e produrre energia), andando di fatto a penalizzare questo tipo di installazioni.
Consigliamo pertanto di prestare la massima attenzione nella definizione delle tariffe incentivanti indicate nei business plan per questo tipo di installazioni.

2.    Rifiuto dell’AEEG di attuare il premio di cui all’art. 10 comma 2 del DM 6 Agosto 2010 “Conto Energia”

Sottolineando vari dubbi interpretativi, l’Autorità per l’Energia non ha definito la procedura per l’ottenimento del premio del 20% per i profili di scambio prevedibile www.autorita.energia.it.
Di conseguenza non è possibile fissare una data della possibile attuazione di questo premio.

3.    Salva-Dia

In data 15.12.2010 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emanato una circolare www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf che chiarisce i termini di applicazione delle DIA rilasciate per l’installazione di impianti fotovoltaici. In sintesi l’atto del Mse chiarisce che l’art. 1-quater “non è destinata in alcun modo a produrre effetti in ordine a rapporti giuridici c.d. ‘esauriti’, ovverosia in ordine a quelle DIA che siano divenute ‘definitive’ in quanto non più impugnabili per decorrenza dei termini per la proposizione di ricorsi in via giurisdizionale e di ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Tali DIA pertanto non sono soggette al termine di entrata in esercizio fissato” dalla norma.
È possibile dunque connettere anche dopo il 16.01.2011 impianti autorizzati in DIA prima delle note sentenze.

4.    Chiarimenti su Appendice A delle “Regole Tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti”

Nell’Appendice A delle “Regole Tecniche” permangono a nostro avviso delle gravi interpretazioni: in particolare si fa riferimento alla definizione degli impianti “su edificio” nel caso di coperture non piane e non a falda.
Si tratta sostanzialmente delle coperture industriali su cupolini che costituiscono una casistica molto rilevante nelle costruzioni industriali. Purtroppo le Regole Tecniche fissano l’ulteriore vincolo che il modulo debba essere non solo “tangente” ma anche “appoggiato” alla copertura.
Cercheremo, tramite il GIFI di modificare questo passaggio, tuttavia ad oggi va prestata molta attenzione nella definizione della tariffa per impianti su tetto industriale con cupolini. www.gse.it

5.    Chiarimenti in merito alla “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica”

SOLON, tramite GIFI, ha avanzato numerose richieste di chiarimento. In modo particolare abbiamo richiesto maggiore chiarezza nelle definizioni delle singole tipologie e la pubblicazione di una lista di prodotti che possono aver accesso a queste speciali tariffe.
Il GSE ha precisato che non intende approvare specifici prodotti ma solo gli specifici impianti.
SOLON può annoverare fin da subito la soluzione SOLON SOLitarie come sistema adatto a rispettare i requisiti richiesti.
Il testo completo della Guida è reperibile qui. www.gse.it

6.    Richieste di modifica al Dlgs “Rinnovabili 2020”

In tale provvedimento è stato introdotto un limite per gli impianti su terreno agricolo fissato ad 1 MW. Tale decisione, del tutto avulsa dallo spirito di concertazione che ha caratterizzato la stesura del “Conto Energia 2011-2013”, è già stata segnalata alla Conferenza Stato-Regioni e alle Commissioni Parlamentari di riferimento per il provvedimento.
Scopo delle richieste di modifica è di evitare l’introduzione di una norma che stroncherebbe una parte rilevante del mercato in tempi molto rapidi e con procedure a dir poco discutibili.
Pur essendo consci che debba essere trovato il giusto equilibrio tra esigenze agricole e impianti fotovoltaici a terra, non è possibile introdurre questo tipo di modifiche nell’arco di 1 anno come riportato nel provvedimento.
L’iter parlamentare del provvedimento dovrebbe concludersi entro metà febbraio 2011: fino ad allora va considerato questo elemento di rischio nella pianificazione dell’ottenimento di nuove autorizzazioni per impianti su terreno agricolo.

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